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02 dic 2020
Stop ai contributi per i datori di lavoro che non richiedono la CIG


Il Decreto Agosto aveva previsto un esonero del versamento dei contributi previdenziali per le aziende e i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
Nella circolare 105 del 18 settembre 2020 (All.1) l’INPS ha pubblicato le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo e successivamente, in data 30 novembre (messaggio 4254 del 13 novembre 2020 – All.2), ha quindi notificato le informazioni per la gestione dell’esonero contributivo.

È importante sottolineare che nel caso di nuove necessità, perlomeno al momento, la richiesta dell’esonero non consentirà nuovi trattamenti di Cassa Integrazione (ordinaria o in deroga) o l’assegno ordinario se disciplinati dal c.d. “Decreto Agosto”.

In altre parole, laddove il datore di lavoro che si avvalesse di tale opportunità fosse successivamente colpito da Covid 19, non potrà più richiedere la CIG per il personale di studio per il periodo nel quale sarà impossibilitato al lavoro.

Chi può accadere al beneficio?

La circolare 105 del 18 settembre 2020 specifica che possono avere accesso al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non
imprenditori, chiarendone tutte le modalità. LEGGI QUI

Misura dell’esonero

L’importo dell’agevolazione è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Tale importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020 per un periodo massimo di cinque mesi, da Agosto a Dicembre 2020 e deve essere riparametrato e applicato su base mensile. Si chiarisce inoltre che la quota di esonero mensilmente fruibile non potrà comunque essere superiore alla contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere dello sgravio.

L’Istituto ricorda che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali;
  • il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Condizioni di spettanza dell’esonero

L’esonero in argomento, trattandosi di un beneficio contributivo, è subordinato alle seguenti condizioni:

regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per tutta la durata del beneficio contributivo il datore di lavoro deve attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, pena la revoca del beneficio.

Istruzioni operative per il recupero

L’INPS, con il messaggio 4254 del 13 novembre 2020, ha fornito le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

LEGGI LE INDICAZIONI QUI




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