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15 dic 2021
Proroga dei termini per il recupero crediti ECM 2014/2016 e 2017/2019. Determinante l'intervento di ANDI
Il termine ultimo del 31 dicembre 2021, che era stato fissato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua per recuperare il debito formativo dei due trienni 2014/2016 e 2017/2019 è stato prorogato al 30 giugno 2022.
Nelle scorse settimane ANDI aveva segnalato alla Commissione ECM di Agenas, per il tramite del referente CAO in Commissione Dr. Alessandro Nisio, l’impossibilità da parte del professionista di spostare i crediti ECM maturati entro la scadenza del 31/12/2021, a causa dei termini amministrativi previsti per la registrazione dei tracciati ECM da parte del Provider.
Pertanto la Commissione ECM di Agenas in data 14/12/2021 ha deliberato che, ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019, è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022.
Con la medesima Delibera inoltre, la Commissione ECM ha previsto:
1) Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S., procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014/2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017/2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017/2019.
2) Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età, il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.
3) La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portarle Co.Ge.A.P.S. può essere effettuato, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Si ricorda infine che per accedere all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. è ormai obbligatorio essere muniti dello SPID (Sistema di Identità Digitale).