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01 lug 2008
News Sindacali


(pubblicato sul Supplemento ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 ed in vigore dalla stessa data)

Come preannunciato con la newsletter del 20.06.08 il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 18.06.08 ed ora in vigore contiene una serie di importanti novità, che direttamente coinvolgono l’attività professionale odontoiatrica. In particolare si sottolinea la definitiva eliminazione della norma sull'utilizzo limitato dei contanti e la "tracciabilità dei pagamenti dei professionisti", che si è ottenuta anche grazie all'importante azione politica e sindacale della nostra Associazione.
 
Si elencano di seguito i principali provvedimenti contenuti nel Decreto ed i relativi commenti:

• Art. 21. Contratto di lavoro a tempo determinato: i contratti a termine sono consentiti anche “se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”; sono previste delle nuove eccezioni alla trasformazione automatica del contratto da tempo determinato  a tempo indeterminato trascorsi 36 mesi; viene limitato il diritto di precedenza nelle assunzioni di chi ha avuto contratti a tempo determinato.

 Art. 23. Apprendistato: viene eliminata la durata minima dell’apprendistato professionalizzante, rimane unicamente la durata massima di sei anni; la formazione esclusivamente aziendale (individuata dai contratti collettivi e dagli enti bilaterali) non è soggetta alla regolamentazione regionale ma solo ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali; abrogati gli obblighi di comunicazione all’organo competente dell’assunzione di apprendisti.

• Art. 32 Strumenti di pagamento e tracciabilità: torna a 12.500 il limite per i pagamenti in contanti, assegni trasferibili ed il saldo dei libretti al portatore; eliminato l’obbligo di inserire il codice fiscale del girante nella girata degli assegni trasferibili; è stato eliminato l’obbligo per i professionisti di avere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali fare affluire le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali effettuare i prelevamenti per il pagamento delle spese; è stato eliminato il limite per la riscossione dei compensi in denaro nell’esercizio di arti e professioni.

• Art. 33. Applicabilità   degli studi di settore ed eliminazione elenco clienti e fornitori: gli accertamenti in base agli studi di settore sono possibili dal periodo d’imposta in cui entrano in vigore; dovranno essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d’imposta in cui entrano in vigore con proroga al 31 dicembre per l’anno in corso; eliminato l’obbligo di presentare l’elenco clienti e fornitori, nessuna sanzione per chi non lo ha presentato lo scorso mese di aprile.

 Art. 39. Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro: viene istituito il “Libro unico del lavoro” da compilare entro il 16 di ogni mese, e vengono abrogati il libro matricola ed il libro paga; il nuovo libro unico dovrà essere istituito dai datori di lavoro del settore privato (con la sola esclusione dei datori di lavoro domestico) e dovrà contenere tutte le informazioni relative ai lavoratori subordinati, ai co.co.co. ed agli associati in partecipazione con apporto lavorativo.  La consegna della vecchia busta paga verrà sostituita con la consegna della copia di un foglio del libro unico. L’attuazione  della norma è demandata ad un decreto del Ministero del lavoro che dovrà essere emanato entro 30 giorni. Sono state fissate anche le sanzioni pecuniarie/amministrative in caso di violazione delle nuove disposizioni:
- da 500 a 2.500 € per chi non predispone il libro unico;
- da 200 a 2.000 € per chi non esibisce il libro unico agli organi di vigilanza;
- da 250 a 2.000 € per i consulenti del lavoro/commercialisti che non esibiscono entro 15 giorni agli organi di vigilanza i documenti in loro possesso;
La sanzione per i recidivi varia da 500 a 3.000 €.

• Art. 40 Adempimenti del datore di lavoro: i documenti di lavoro possono essere tenuti oltre che dai consulenti del lavoro dai commercialisti e dagli avvocati; al momento dell’assunzione il datore di lavoro non dovrà più consegnare al lavoratore una dichiarazione con i dati della registrazione fatta sul libro matricola (abrogato) ma una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (è sufficiente per adempiere all’obbligo consegnare una copia del contratto di lavoro).

• Art. 83, commi 8-11 Redditometro: fra il 2009 ed il 2011 si svolgeranno controlli straordinari sulla base della determinazione sintetica del reddito (utilizzando i parametri relativi al possesso ed all’uso di beni come immobili, auto, barche,..) usando le informazioni in possesso all’anagrafe tributaria  (specialmente nei confronti di chi non ha debito d’imposta).

 Art. 83, commi 19-20 Studi di settore: in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale dal 2009 gli studi di settore verranno elaborati anche su base regionale o comunale; le modalità di attuazione sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze  ed è previsto che l’elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013.

Seguiranno ulteriori comunicati, anche relativamente ad altre norme contenute nel decreto, una volta definitivamente trasformato in legge.

La Segreteria Sindacale Nazionale.




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