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19 apr 2017
Ddl Concorrenza e esercizio dell'odontoiatria da parte delle società di capitale. Le considerazioni di ANDI
In questi giorni il tema del Ddl Concorrenza con le norme che riguardano l’odontoiatria è tornato d’attualità con l’annuncio del possibile approdo in Aula del Senato, senza ulteriori modifiche, e con il possibile ricorso al voto di fiducia posto dal Governo per l’approvazione.
L’unico articolo che tocca l’odontoiatria è il 57, quello che regolamenta l’esercizio dell’attività odontoiatrica e il direttore sanitario all’interno delle strutture odontoiatriche, imponendo che questo possa collaborare con una sola struttura. Ma è la scrittura troppo generica del comma uno a creare discussioni e preoccupazioni.
Questo il testo del comma uno approvato dalla Commissione Industria nel giugno scorso e fermo da quasi un anno al Senato:
L’esercizio dell’attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario sia iscritto all’albo degli odontoiatri.
Un testo non chiaro che potrebbe aprire ulteriori spiragli per quei soggetti, leggi società commerciali, che oggi non sono legittimati ad esercitare l’odontoiatrica.
Ribadiamo ancora una volta che le sole società che sono oggi certamente legittimate ad operare sono le STP (Società tra Professionisti), iscritte all’Ordine e con obblighi ben definiti a tutela dei pazienti.
Molte agenzie di stampa hanno anticipato che il testo approvato dalla Commissione prima di arrivare in Aula avrebbe subito un “drafting” ovvero una riscrittura proprio con l’obiettivo di renderlo più chiaro. E la nostra pressione unita a quella dell’istituzione ordinistica (CAO Nazionale) verso la politica ha questo obiettivo: ribadire che sono pienamente legittime solo le Società tra Professionisti- STP.
Ricordiamo che il Ddl concorrenza è stato presentato nel 2015 e non conteneva nessuna norma sull’odontoiatria. Siccome nel testo si cercava di normare le società di capitale all’interno della professione di avvocato e nelle farmacie, ANDI ha da subito cercato di far regolamentare anche quelle già esistenti nel settore odontoiatrico (pur non essendo riconosciute da alcuna legge nè legittimamente abilitate a fatturare ai pazienti) inserendo, al pari degli avvocati e delle farmacie, la non possibilità per il capitale di detenere il 100% delle quote societarie che, invece, avrebbero dovuto essere per almeno dei 2/3 in mano a iscritti all’Albo, quindi con le stesse regole delle STP.
Ricorderete gli emendamenti propositi da ANDI ed inseriti in discussione e lo scontro mediatico scatenato dalle Catene che ci accusavano di corporativismo e di voler impedire la liberalizzazione, che, a detta loro, aiuterebbe i cittadini. Come sappiamo la politica ha deciso di non decidere accantonando i nostri emendamenti ed approvando solamente quello sul direttore sanitario.
All’approvazione di quell’emendamento molti furono quelli che saltarono sul carro dei vincitori annunciando una “storica vittoria”.
Non ANDI e non certo il Presidente Nazionale che, fin da subito, attraverso comunicati stampa e nei mesi successivi incontrando la politica (compreso il relatore del Ddl Conocrrenza Sen. Marino) e le istituzioni (in particolare il Ministero dello Sviluppo Economico – MISE, che ha emanato varie circolari che ribadiscono la correttezza della nostra tesi) ha sempre tentato di fare capire come quella norma fosse scritta male e come servisse un chiarimento definitivo sull’esercizio dell’odontoiatria da parte delle società di capitale.
In questa intervista a Quotidiano Sanità del giugno 2016 viene ben sintetizzata la posizione di ANDI.
Clicca qui per leggere l’intervista
In conclusione il nostro obiettivo è quello di arrivare a chiarire definitivamente le regole per chi con il capitale vuole investire in odontoiatra, che può certo avere il diritto di realizzare una Clinica e mettere a disposizione servizi per gli odontoiatri, ma non quello di porsi come soggetto che opera in aggiunta agli abilitati iscritti agli Ordini.