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18 mar 2015
Dal Jobs Act al TFR in busta paga. Ecco le novitĂ  in tema di lavoro dipendente


E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 13 marzo il decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23 contenente disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge n. 183 del 2014 (c.d. Jobs Act). Alcune delle novità contenute nel decreto interessano anche gli studi odontoiatrici.

Per i nuovi assunti

Se in tema di licenziamenti, per gli studi professionali con meno di 15 dipendenti poco cambia, il Jobs Act porta novità per i nuovi assunti.
Il nuovo contratto a tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, dopo l’entrata in vigore del decreto (7 marzo 2015).
L’obiettivo della norma è di dare delle tutele ai lavoratori nel caso in cui vengano licenziati illegittimamente da parte del datore di lavoro.
Il contratto a tutele crescenti è il modello contrattuale introdotto dal Jobs Act in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di conversione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato o di apprendistato. Con lo scopo di razionalizzare i contratti di lavoro esistenti, infatti, la riforma ha limitato a due le tipologie di contratti individuali stipulabili tra datori di lavoro e dipendenti: il contratto di lavoro a tempo determinato e il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Tale contratto presenta due peculiarità: in primo luogo, si tratta di un contratto aperto, in quanto applicabile a tutti i lavoratori neoassunti a partire dal 7 marzo 2015; in secondo luogo, si tratta di un contratto che si pone in contrasto con la tradizionale idea di assunzione a tempo indeterminato, in quanto prevede l’ampliamento delle tutele con l’aumento dell’anzianità di servizio presso la stessa azienda ma al contempo consente l’interruzione del rapporto di lavoro senza possibilità di reintegro, salvi i casi di licenziamento discriminatorio (per motivi ideologici, di sesso, razza, religione, età, handicap, appartenenza ad un sindacato), nullo (per causa di matrimonio, lavoratrici madri), per alcune fattispecie di licenziamento disciplinare (casi in cui viene accertato in giudizio che il fatto contestato non sussiste) e per il licenziamento intimato oralmente.

Verranno aboliti i contratti a progetto, chi ancora lavora con quella formula contrattuale verrà inserito in una "gestione transitoria", al termine della quale (o almeno così si spera) verrà assunto con la nuova forma contrattuale.

Vantaggi nell’assumere

I datori di lavoro che opteranno per assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legge di stabilità con lo scopo di aumentare le assunzioni stesse. A oggi l’unico incentivo è quello riconosciuto dall’Inps come esonero contributivo. L’esonero riguarda un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo pari a 8.060 euro su base annua.

TFR in busta paga

La recente Legge di Stabilità 2015 ha previsto che, in via sperimentale per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, il lavoratore possa richiedere al proprio datore di lavoro di ricevere l’erogazione mensile della quota di TFR maturanda in quella medesima mensilità, inclusa quella destinata a previdenza complementare. Tale opportunità è stata offerta esclusivamente ai lavoratori con un’anzianità di servizio di almeno 6 mesi in azienda.

La norma stabilisce che detta richiesta possa essere effettuata da lavoratore in qualsiasi momento fino al 30 giugno 2018. Una volta scelta questa possibilità il lavoratore non potrà più, fino al termine della fase di sperimentazione (giugno 2018), ritornare ad accantonare il TFR.

Al momento, tuttavia, il provvedimento non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, essendo all’esame del Consiglio di Stato.
Mancano quindi le istruzioni per l’operatività di quanto sopra esposto.  In attesa che vengano emanate le norme attuative il datore di lavoro potrà, eventualmente, tenere in sospeso il pagamento della quota mensile di TFR richiesta comunicando ai lavoratori interessati l’impossibilità di poter dar seguito alla richiesta, in mancanza delle previste istruzioni attuative ministeriali.

 




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