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15 giu 2022
ASO - DPCM
Il 3 maggio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.102 il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 9 marzo 2022, che ha reso pienamente operativo l’accordo Stato-Regioni del 7 ottobre 2021, riguardante l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico (ASO) quale operatore di interesse sanitario.
Questa nuova versione, in vigore dal 18 maggio 2022, modifica il precedente Decreto del 2018 accogliendo le istanze derivate dalle criticità raccolte dai vari territori regionali che la nostra Associazione aveva presentato ai funzionari ministeriali.
Il requisito di accesso ai corsi di formazione ASO ora è costituito dal “possesso della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione”. Quindi il criterio di valutazione del livello minimo di istruzione diventa soggettivo (varia da persona a persona). Ad esempio chi ha terminato il proprio percorso di studi nel periodo compreso tra il 1963 ed il 2006 manterrà quale riferimento minimo il possesso del certificato di licenza media inferiore mentre successivamente al 2006, si dovrà prevedere l’obbligo di frequenza dei primi due anni del secondo ciclo di istruzione.
Per l’esenzione dall’obbligo di formazione dei lavoratori inquadrati correttamente quali assistenti alla poltrona, viene esteso il periodo utile per acquisire l’esperienza lavorativa, anche non consecutiva di non meno di 36 mesi, da 5 a 10 anni antecedenti la data del 21 aprile 2018.
Inoltre, con i nuovi criteri introdotti, diviene possibile riconoscere tale esenzione anche a tutti quei lavoratori che hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di assistente alla poltrona ma ne abbiano svolto uguali mansioni. I requisiti potranno essere documentati mediante l’esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l’impiego del Comune di residenza dell’utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV.
Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell’ASO, sarà possibile presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per gli adempimenti degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08, lo stesso attestato che da sempre ANDI rilascia a seguito della frequenza dei propri corsi formativi. Rimane invariato il compito attribuito al datore di lavoro presso il quale l’Assistente di Studio Odontoiatrico presta servizio che dovrà acquisire dal lavoratore stesso copia della documentazione comprovante il possesso dei requisiti determinanti
l’esenzione dal conseguimento ASO.
Viene introdotto un percorso formativo ridotto di 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche, per tutti quei lavoratori che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili a quelle di Assistente di Studio Odontoiatrico per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni, alla data del 21 aprile 2018 ma che non siano comprovabili dalla documentazione descritta precedentemente. A tale corso, che dovrà essere predisposto in seguito al recepimento da parte delle Regioni del nuovo Decreto, si potrà accedere con l’esibizione del contratto di lavoro individuale correttamente registrato: l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione, dovrà essere sostenuto entro e non oltre la data del 21 aprile 2023.
Si evidenzia che dal 21 aprile 2022 non è più possibile assumere dipendenti con qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico privi dei requisiti di esenzione dal percorso formativo o del relativo attestato di formazione. Tutti i lavoratori assunti con tale qualifica dal 22 aprile 2018 al 20 aprile 2022 sprovvisti di tali requisiti dovranno conseguire ovvero aver acquisito l’attestato di formazione entro trentasei mesi, cioè tre anni, dalla data di assunzione.
Si rinnova il concetto di obbligatorietà dell’aggiornamento annuale di 10 ore che andranno maturate nell’anno solare successivo all’acquisizione della qualifica. Per tutti coloro attualmente già formati o esentati dal percorso formativo, la prima annualità di aggiornamento dovrà concludersi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo Decreto, ovvero entro il 17 maggio 2023. Successivamente l’annualità di riferimento coinciderà con l’anno solare quindi saranno richieste ulteriori 10 ore di aggiornamento dal 18 maggio al 31 dicembre 2023.
I costi dell’aggiornamento obbligatorio sono a carico del dipendente, il quale può utilizzare i permessi retribuiti previsti dal CCNL.