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27 lug 2007
ApplicabilitĂ  della LEGGE 27.12.2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007 - commi dal 38 al 42) Agli Odontoiatri/Medici Dentisti che utilizzano collaboratori.


Come comunicato con la newsletter del 19 marzo c.a. l'Agenzia delle Entrate aveva diramato la circolare n. 13 del 15 marzo 2007 sulla materia in oggetto, nella quale non era definita con chiarezza l'applicabilità agli studi dentistici.
In risposta ad una specifica richiesta della nostra Associazione, che chiedeva l'esclusione degli studi dei medici dentisti/odontoiatri, l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 171 del 13.07.2007 (che trasmettiamo in allegato), ha confermato che le regole dei commi 38-42 della Legge Finanziaria 2007 vanno applicate anche agli odontoiatri che utilizzano collaboratori.

L'Agenzia delle Entrate sostiene infatti che gli studi dei medici dentisti/odontoiatri organizzati sia in forma individuale che in forma associata rientrano, per questo specifico aspetto fiscale, nella fattispecie "struttura sanitaria privata" e debbono quindi, nel caso utilizzino collaboratori che fatturano direttamente ai pazienti, assoggettarsi agli obblighi di cui ai commi 38-42 della Finanziaria che di seguito si sintetizzano:

  • incassare il compenso in nome e per conto del professionista collaboratore e riversarlo al medesimo contestualmente o in seguito;
  • registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonoma del collaboratore  resa nell'ambito della struttura;
  • comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate (con modalità che non sono ancora state definite) l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.

Le regole sopraesposte valgono nel caso lo studio/struttura odontoiatrica metta  a disposizione o conceda in affitto ad altro professionista i locali e le attrezzature per l'esercizio di attività di lavoro autonomo mediche ed i compensi correlati alle prestazioni di natura sanitaria siano rese dal professionista collaboratore in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente.

Rimangono escluse dall'ambito applicativo di queste regole esclusivamente le prestazioni rese dalla "struttura sanitaria privata" (compreso nella fattispecie lo studio odontoiatrico organizzato in forma individuale o in forma associata) al paziente dal professionista collaboratore (medico dentista/odontoiatra) nell'ambito di un rapporto che vede la "struttura sanitaria privata" fatturare direttamente al paziente le prestazioni rese dal collaboratore, (in pratica il collaboratore fattura al titolare di studio le prestazioni odontoiatriche eseguite presso lo  studio dello stesso a favore dei pazienti dello studio ed a sua volta il titolare dello studio fattura la prestazione al paziente).

Non si condivide la definizione fornita dal Ministero relativamente alla classificazione degli studi odontoiatrici come “struttura sanitaria”, ma soprattutto la motivazione collegata alla “tracciabilità dei pagamenti” prevista dalla Legge Bersani, che già si applica ai professionisti odontoiatri: pertanto durante la prossima riunione della Commissione Sindacale Nazionale si valuteranno eventuali azioni di ricorso.




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