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11 nov 2014
Altra storica vittoria di ANDI IL TAR EMILIA ROMAGNA CONFERMA IL DIVIETO DI APERTURA DI STUDI AUTONOMI DI IGIENE ORALE


Con la sentenza 01061/2014 emessa dal TAR Emilia Romagna in data 2.10.2014 e resa nota ieri (leggi), si conferma pienamente la correttezza della posizione da sempre sostenuta da ANDI e dalla CAO Nazionale in merito al fatto che l'igienista dentale non può aprire studi autonomi di igiene orale, senza la presenza di una struttura guidata dall'odontoiatra. 

La sentenza deriva da un ricorso presentato da un igienista che si era visto negare l'autorizzazione sanitaria all'apertura di uno studio autonomo di igiene orale da parte del Comune e dell'ASL competenti, sostenuto dall'Associazione Igienisti Dentali Italiani (AIDI), in seguito anche al parere positivo all'apertura di studi autonomi emesso dal Ministero della Salute in data 18.11.2013.
ANDI si era sempre duramente opposta a questa interpretazione sia in incontri e con scritti al Ministero della Salute che costituendosi con i propri avvocati al TAR Emilia Romagna fin dall'inizio nel giudizio (come fatto anche dalla FNOMCeO), sostenendo il fatto che il profilo professionale dell'igienista prevede obbligatoriamente l'"INDICAZIONE" dell'odontoiatra per eseguire qualsiasi atto terapeutico e che costituisce un pericolo per la salute pubblica l'esercizio in uno studio autonomo da parte dell'igienista.

Il TAR nella sentenza "non condivide le considerazioni ministeriali" contrastate da ANDI, ritiene che "sulla base della vigente normativa non è pertanto possibile ritenere che sussista anche la possibilità, per l’igienista dentale, di essere autorizzato ad aprire un proprio studio professionale, a prescindere, quindi, dall’esistenza in loco di una struttura sanitaria nella quale operi anche un odontoiatra" e conferma pienamente l'interpretazione data da ANDI al concetto di "indicazione" affermando che " "…su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio della odontoiatria…" va conseguentemente interpretata nel senso che essa non possa dirsi compiutamente integrata attraverso una mera disposizione verbale attuabile anche a distanza (e tramite il paziente stesso) da parte dell’odontoiatra, ma nel senso che, invece, detta “indicazione” individui una ben precisa fase del complessivo percorso terapeutico svolto dal paziente all’interno di una stessa struttura sanitaria".

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente Nazionale ANDI Gianfranco Prada, che ha dichiarato: "La sentenza del TAR Emilia Romagna sembra essere stata scritta da noi, riprendendo e condividendo in pieno le tesi espresse da ANDI e dai suoi legali, con l'obiettivo fondamentale di aver ben ribadito la centralità della salute del paziente e del ruolo che l'odontoiatra svolge a capo del team, nel quale la figura dell'igienista ha ruolo importante ma sempre integrato nell'ambito dello studio odontoiatrico"




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