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22 feb 2018
Legge Lorenzin, in vigore le nuove pene per abusivi e prestanome. Prada: finalmente tutelati i pazienti e l’odontoiatria seria


Con l’entrata in vigore della Legge Lorenzin – “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” – dal 15 febbraio scorso le nuove pene previste per il reato di esercizio abusivo di una professione, con le aggravanti per quelle sanitarie, sono pienamente operative.

“Si chiude una battaglia che ha visto per decenni ANDI in prima linea per la sua approvazione”, dice il Presidente Nazionale Gianfranco Prada ricordando come sia stata proprio ANDI a fare inserire nel Ddl la modifica delle pene all’articolo 348 del codice penale.

“Sono certamente orgoglioso che sia stata ANDI, sotto la mia presidenza, a essere riuscita a fare inserire la norma nel provvedimento e che, dopo anni, il provvedimento sia finalmente diventato legge dello Stato”.

Nuove pene che gravano pesantemente su chi esercita senza titoli una professione (da 10 mila a 50 mila euro di multa e da 1 a 3 anni di reclusione) e chi consente a chi, senza i titoli necessari, di esercitare la professione (da 15 mila a 75 mila euro di multa e la reclusione da uno a cinque anni oltre all’interdizione dall’esercizio della professione da uno a tre anni). Una legge che, per la prima volta (prima non era contemplato una pena specifica), penalizza anche il proprietario delle attrezzature, che vengono confiscate e donate al Comune per realizzare attività assistenziali. “E questo è un passaggio molto importante visto il proliferare del “capitale”, proprietario delle strutture odontoiatriche”, ricorda Prada.

“Non solo l’esercizio abusivo della nostra professione è un reato che truffa il cittadino e comporta gravi rischi per la salute, ma toglie dignità alla nostra professione, relegando i nostri atti di cure a mera attività artigianale”, commenta il Presidente Prada. “Anche la presa di un’impronta è un atto medico finalizzato alla riabilitazione di una disfunzione e non può essere delegato a persone non solo non capaci, ma non preparate ed adeguatamente formate sui rischi che questa prestazione, come tutte le altre pratiche odontoiatriche svolte da non abilitati, può comportare per il paziente”.

“Una norma – conclude il Presidente Prada – che restituisce dignità professionale ai tanti odontoiatri che giornalmente svolgono la propria professione con serietà, capacità e rispetto delle regole”.

Questo il testo della Legge Lorenzin con le nuove pene per il reato di esercizio abusivo di una professione:

Art. 12

Esercizio abusivo di una professione

    L’articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). – Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

    All’articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».

    All’articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

    Il terzo comma dell’articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l’ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio».

    Il primo comma dell’articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall’articolo 140 o dell’attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500».

    All’articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi».
    Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 86-bis è inserito il seguente:

«Art. 86-ter (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria).

– 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice per l’esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali».

    Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dopo le parole: «delle professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «e relative attività tipiche o riservate per legge».




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