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13 gen 2016
Abolizione registro infortuni e rilascio “Cruscotto infortuni”


Il D.Lgs. n. 151/2015 all’articolo 21 comma 4 ha abolito l’obbligo della tenuta del registro infortuni a partire dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso.

Il 23 dicembre scorso, infatti, l’INAIL pubblica la circolare n. 93, con oggetto “Abolizione registro infortuni. Rilascio “Cruscotto infortuni”. Definizione delle modalità telematiche di fruizione del servizio”.

Questa la premessa contenuta nel documento divulgato: “In una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, il decreto legislativo n. 151/2015 all’articolo 21 comma 4 ha abolito l’obbligo della tenuta del registro infortuni, e dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso. Con la semplificazione prevista dalla norma, è stata pertanto anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni – già stabilita dall’articolo 53, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e s.m. e connessa all’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4 del richiamato d.lgs. n. 81/2008 istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).”

Il citato D.Lgs. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, diventerà effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015, data in cui il datore di lavoro non avrà più l’obbligo della tenuta del menzionato registro.

Come ricorda l’INAIL “si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del d.p.r. n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015 articolo 21 comma 1, lett. b)”.

Per quanto riguarda il rilascio del “cruscotto infortuni“ e le modalità di fruizione, vi rimandiamo alla Circolare INAIL n. 92.

Clicca qui per leggere la Circolare INAIL n. 92 del 23 dicembre 2015.




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