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11 mag 2015
LÂ’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato


L’esonero contributivo ha come obiettivo “promuovere forme di occupazione stabile” attraverso lo strumento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato.
L’INPS ha fornito chiarimenti ed indicazioni in merito alla disciplina e alle modalità di fruizione del bonus contributivo di 8.060 euro previsto dalla legge di Stabilità 2015 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato tramite la circolare n. 17/2015 del 29 gennaio e il messaggio n. 1144/2015 del 13 febbraio.

L’incentivo assume particolare rilievo per gli studi professionali in passato molte volte esclusi dai benefici contributivi e normativi statuiti dal legislatore con l’obiettivo di favorire l’occupazione.
Come precisato dalla circolare INPS n. 17/2015, infatti, riferendosi la disposizione ai datori di lavoro privati e quindi non solo all’impresa intesa in senso civilistico, rientrano pienamente nel campo di applicazione dell’esonero anche soggetti non imprenditori quali gli studi professionali.

L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di trentasei mesi e comporta l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Nel caso dei rapporti di lavoro ripartito o a tempo parziale, l’entità di tale soglia limite va riproporzionata in ragione dell’orario di lavoro ridotto.

Il bonus può essere goduto una sola volta in relazione a ciascun lavoratore ed è escluso per le assunzioni di soggetti che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, anche a scopo di somministrazione, o nella forma dell’apprendistato e del lavoro ripartito. Non spetta inoltre in caso di assunzioni di lavoratori che siano già stati, nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015, alle dipendenze con contratto a tempo indeterminato del datore di lavoro che richiede l’incentivo, anche attraverso società controllate e/o collegate.

La misura non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre lo è con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali a titolo di esempio: l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili; l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori; l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi; l’incentivo inerente al "Programma Garanzia Giovani e in piccola parte – sino al 30 giugno 2015 – con l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età, di cui all’art. 1, del D.L. n. 76/2013, pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di euro 650,00; l’incentivo per le assunzioni dei soggetti in mobilità pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima.

Quanto al limite massimo di esonero contributivo, la soglia riferibile al periodo di paga mensile è pari a euro 671,66 e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 per ogni giorno di fruizione.
La contribuzione eccedente i predetti limiti può formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua.
Si ricorda che le istruzioni tecniche e le procedure sono contenute nel messaggio INPS n. 1144/2015.




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