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14 set 2016
L’odontoiatra è legittimato a realizzare le protesi in studio. Prada, non sono le circolari ad autorizzarci ma la nostra laurea


La notizia riportata da un noto quotidiano online di settore della volontà dell’associazione degli odontotecnici dell’ANTLO di ricorrere al Tar contro le circolari del Ministero della Salute che chiariscono come l’odontoiatra sia legittimato ad utilizzare i sistemi Cad Cam in studio ha suscitato dubbi tra i colleghi più distratti.

Certamente l’ANTLO, come sindacato di categoria, è legittimato ad attivare tutte quelle iniziative che ritiene opportuno attivare”, dice il Presidente ANDI Gianfranco Prada.

Da quanto leggiamo, per ora, questa è più una intenzione dichiarata che una iniziativa definita. Poi se mai si tradurrà in realtà si dovranno capirne i termini legali del ricorso, e poi vedere come i giudici si esprimeranno. Ma su questo, lo stesso comunicato ANTLO, mette già le mani avanti anticipando probabili giudizi negativi”.

Da quanto si legge sul comunicato, il ricorso dovrebbe venire presentato contro le circolari di 5 anni fa del Ministero della Salute con le quali veniva chiarito che i dispositivi realizzati dagli odontoiatri attraverso l’utilizzo di specifiche attrezzature che fresano blocchetti in ceramica, non sono dispositivi medici su misura ma dispositivi medici in serie.

“Il Ministero – spiega l’avvocato Valentina Vaccaro consulente legale ANDI – di fatto evidenza come questi “blocchetti” siano dispositivi medici con tanto marcatura CE che vengono modificati dall’odontoiatria attraverso un’apposita apparecchiatura”.

In pratica come capita per gli abutment che vengono avvitati sull’impianto e poi modificati dall’odontoiatria.

Quindi la polemica degli odontotecnici sulla presunta violazione delle norma sui dispositivi medici che le circolare comporterebbe e la mancata consegna della documentazione al paziente (peraltro non prevista dalla direttiva, il medico deve tenerla a disposizione se il paziente la richiede), non ha fondamento in quanto i “blocchetti” ceramici fresati sono consegnati dall’azienda produttrice con numero di lotto e tutta la documentazione richiesta dalla normativa sui dispositivi medici che l’odontoiatra conserverà in cartella clinica come fa per tutti gli altri dispositivi certificati che utilizza per curare il paziente.

“Mi sembra superfluo – conclude il Presidente Prada – ricordare che le circolari Ministeriali chiariscono esclusivamente che quel particolare dispositivo è un dispositivo medico ad uso odontoiatrico e non entrano nel merito della possibilità per l’odontoiatra di realizzare i dispositivi protesici necessari per riabilitare il paziente che ha in cura. Una possibilità, quella di realizzare direttamente dispositivi protesici mai messa in discussione. Realizzare dispositivi protesici nel proprio studio, dispositivi necessari alla cura dei propri pazienti, fa parte di tutte quelle mansioni ed attività definite dal nostro profilo professionale ovvero è uno di quegli atti che l’odontoiatra può esercitare per curare il proprio paziente. Realizzare una corona Cad Cam, una otturazione in composito, una corona provvisoria, una protesi totale, un bite, fare una estrazione, effettuare un rialzo di seno, sono tutte pratiche consentite non da circolari ministeriali ma a seguito del conseguimento della nostra laurea. Poi, se l’odontoiatra decide di demandare la realizzazione di alcuni dispositivi protesici ad un laboratorio odontotecnico registrato presso il registro dei fabbricanti, allora, all’atto della consegna del dispositivo medico su misura il fabbricante dovrà consegnare la dichiarazione di conformità e tutte quelle altre documentazioni indicate dalla direttiva che l’odontoiatria terrà a disposizione del paziente che in qualsiasi momento potrà richiederne copia”.




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